Chiedo chiarimenti sull’obbligo del digiuno e dell’astinenza

Per disposizione ecclesiastica, cosa si intende per “digiuno”? Astensione completa da qualunque cibo e bevanda per 24 ore, dalle ore 0 alle ore 24?

Chiedo chiarimenti sull’obbligo del digiuno e dell’astinenza

Per disposizione ecclesiastica, cosa si intende per “digiuno”? Astensione completa da qualunque cibo e bevanda per 24 ore, dalle ore 0 alle ore 24?

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Quesito
Caro Padre Angelo,
oggi è il mercoledì delle Ceneri, che prevede astinenza e digiuno.
Per disposizione ecclesiastica, cosa si intende per “digiuno”? Astensione completa da qualunque cibo e bevanda per 24 ore, dalle ore 0 alle ore 24? L’acqua naturale rompe il digiuno e bevendola si va quindi contro il precetto? Vale per tutti coloro che sono in buone condizioni fisiche, oppure dipende dall’attività più o meno gravosa o da altre penitenze che la persona si infligge durante la giornata?
Chiedo illuminazione e ringrazio
– Giampaolo B.


Risposta del sacerdote

Caro Giampaolo,

Ti trascrivo quanto la Conferenza episcopale italiana, secondo il potere conferitole dal decreto conciliare Christus Dominus (n. 38), in data 4 ottobre 1994, ha decretato in materia:

  1. La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un pò di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).
  2. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
  3. Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.
  4. L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
    In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
  5. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
  6. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad es. la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa (can. 1245)”.

Come vedi, la disciplina della Chiesa è molto morbida sia nei contenuti sia nell’obbligare con precetto. È molto attenta alle esigenze dei singoli.
Sicché i malati o le persone che devono compiere lavori particolarmente gravosi e che hanno bisogno di nutrimento sono dispensati.
Il Parroco. come vedi, può commutare la penitenza in altre opere pie.
L’acqua non rompe il digiuno.

Mi piace ricordare quanto afferma Sant’Agostino in materia penitenziale: “Il digiuno non ama le chiacchiere, purifica l’anima, eleva la mente, sottomette la carne allo spirito, rende il cuore contrito e umiliato, dissipa le nebbie della concupiscenza; smorza gli ardori della libidine e accende la luce della castità” (De orat. et jeiun., serm. 73).

Ti saluto, ti prometto una preghiera e ti benedico.
Padre Angelo


Fonte: www.amicidomenicani.it

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