Italia unita senza benefici

Il 17 marzo 1861 si proclamava l’unità d’Italia, ma fu solo il 20 settembre 1870 che venne conquistata Roma, la quale divenne capitale del regno pochi mesi dopo. Era la fine dello Stato Pontificio.

Nelle dinamiche della storia della Chiesa, un elemento che non deve essere sottovalutato sono i benefici ecclesiastici, fonte di reddito e rendita sia per il clero che per le famiglie che ne godevano il giuspatronato.

Il beneficio ecclesiastico era un ente giuridico eretto o costituito in perpetuo dall’autorità ecclesiastica competente, non era scindibile dall’ufficio[1] e comprendeva un elemento materiale di beni mobili e immobili.

Con l’unità d’Italia i benefici decadono e i beni vengono demaniati, secondo quanto imposto dalle leggi eversive. Gli unici benefici non confiscati dal governo furono quelli cui fosse annessa la cura d’anime o l’obbligo di coadiuvare il parroco[2].

Fino a quel momento il titulus ordinationis era stato spesso garantito dal beneficio ecclesiastico e, pertanto, la quasi totale soppressione di tale istituzione rappresentò un elemento di crisi per il sostentamento del clero. Inoltre, si presentò una nota paradossale, riguardo ai benefici di giuspatronato, ossia quelli che non avevano cura d’anime ma erano istituiti da una famiglia per la commemorazione dei defunti. Le diocesi richiedevano ugualmente l’ottemperanza degli obblighi religiosi e sacramentali annessi, tuttavia le rendite nonché gli stessi immobili erano stati confiscati dallo Stato. Quindi tutta la parte del clero che si sostentava celebrando le messe per questi benefici, o cappellanie, rimase senza sussidio. In alcuni casi, i preti titolari delle cappellanie dovettero pagare altri ecclesiastici per celebrare le messe mancanti. Infatti, poteva accadere che la cappellania fosse stata eretta in una città diversa da quella di residenza del presbitero titolare, talvolta impegnato in altri offici, e la soluzione era delegare ad altri la celebrazione degli obblighi sacramentali, pagando una prebenda.

Il governo, tuttavia, sapeva che era necessario presentare un ristoro dinanzi agli espropri dei beni ecclesiastici e permise la nascita del Fondo Culto, attraverso cui si garantiva un sussidio agli ecclesiastici e ai religiosi soggetti alle leggi eversive[3]. I vitalizi del Fondo potevano anche non superare le 150 lire annue, di contro a rendite beneficiali confiscate che fruttavano il doppio[4].

Il clero dell’epoca si accontentò di quanto lo Stato offriva, poiché la situazione era irriducibile. La forza ecclesiastica era poca e indebolita, ma spiritualmente seppe dimostrare doti umane di rilievo. Da Pio IX a Mons. Giuseppe de Merode, la Chiesa agì e, non commiserandosi della situazione, si industriò per trovare sostentamento spirituale e materiale, sapendo rispondere in modo adeguato e cristiano al cambio dei tempi.

Per contro, bisogna sottolineare che il sistema beneficiale, dal profilo ecclesiologico, stava già subendo una crisi, giacché si era trasformato di fatto in un titolo economico. L’unità d’Italia diede il colpo finale ad un organismo già in crisi. Infatti, nei decenni successivi fu imposta una regolamentazione più chiara, per i benefici rimanenti. Dal codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1409-1488), il sistema beneficiale fu normato e modernizzato, progressivamente l’assegnazione dei benefici vacanti fu demandata alle conferenze episcopali[5], fino alla loro completa riforma, mediante il decreto Presbyterorum ordinis[6], che vi sostituì l’equa paga per i presbiteri, sotto la responsabilità dei vescovi, concludendo così l’epoca dei benefici ecclesiastici.


Note

  1. [1] L’ufficio era l’incarico affidato al titolare del beneficio, il quale, se si trattava di beneficio ecclesiastico, doveva essere un chierico.
  2. [2] Cf. Legge 15 agosto 1867, n. 3848, in materia di “Liquidazione dell’asse ecclesiastico”.
  3. [3] Cf. Legge 7 luglio 1866, n. 3036, in materia di “Soppressione delle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico” e Legge 15 agosto 1867, n. 3848,in materia di “Liquidazione dell’asse ecclesiastico”.
  4. [4] Cf. D. Bracale, Patrizi di Bellegra. Presbiteri al servizio della Curia Romana, Roma 2020, pp. 50-54.
  5. [5] Cf. Pontificia Commissio ad Codicis Canones authenticae interpretandos, Dubia soluta in plenariis comitiis Emorum Patrum, in “Acta Apostolicae Sedis” 12 (1920), p. 577.
  6. [6] Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis (7 dicembre 1965), n. 20. Per ulteriore approfondimento, cf. G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiastico, vol. 1, Editrice S.A.T., Vicenza 1946.

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