Search
Close this search box.

Un Codice della Chiesa

Nel 1804 venne promulgato il codice civile dei Francesi, dal 1807 Codice Napoleone. Si ponevano le basi del diritto moderno e contemporaneo, in una prospettiva codiciale.

Lungo il XIX secolo, il mondo occidentale iniziò progressivamente e rapidamente a revisionare la propria codificazione. La chiesa cattolica era ad un bivio tra conservare il proprio corpus iuris canonici o incamminarsi verso l’elaborazione di un codice di diritto canonico. Presentare un codice avrebbe uniformato lo Stato Pontificio agli altri Stati europei, d’altro canto una riforma codiciale avrebbe significato conformarsi ad un modello che poneva le proprie basi nel diritto napoleonico e, dunque, nella cultura illuminista e rivoluzionaria. Pio VII aveva visto per due volte Roma invasa dai francesi, era stato deportato in Francia da Napoleone, aveva subito l’umiliante costrizione di firmare un concordato nel quale non credeva; vi era una ferita che non poteva permettere la nascita di un codice che si ispirasse alla giurisdizione bonapartista.

Per tutto l’Ottocento, la Chiesa di Roma preferì attenersi al corpus iuris canonici ed alla sua giustizia sostanziale, garantita dagli istituti dell’aequitas, del tolerari potest, della dispensa e della consuetudine. Il Concilio Vaticano I riprese la questione della pubblicazione di un codice unico, che conferisse al diritto canonico una dimensione di certezza, vicina al diritto secolare, e che fino a quel momento era stata piuttosto assente nel diritto della Chiesa. Quella del Concilio Vaticano I, tuttavia, fu solo una sollecitazione, poiché il clima storico era nuovamente ostile alla Chiesa. I monarchi sabaudi stavano per prendere Roma e, dunque, la discussione fu chiusa velocemente e la soluzione fu demandata al Santo Padre. Era il 1870. Passarono trentaquattro anni e, nel 1904, Pio X decise di avviare formalmente i lavori preparatori del Codex iuris canonici. Il vescovo di Roma, in quegli anni, non aveva più uno Stato da governare, un regno del quale essere sovrano, tuttavia rimaneva il supremo gerarca della Chiesa di Roma e, per giunta, la sua autorità politica non era per nulla affatto decaduta. A dimostrazione della sua autorità di sovrano, quantunque spodestato, e di amministratore dell’Apostolica Sede, egli inviava e riceveva ambasciatori, esercitando il diritto attivo e passivo della legazione, proprio dei governanti. Come scriveva il giurista Mons. Nazareno Patrizi, nel 1905:

“Che cosa è il Papa che stende i suoi concordati con i sovrani del mondo intero, se non un altro sovrano dinanzi ad essi? […] Quando gli attribuiscono e riconoscono il diritto di spedire e ricevere ambasciatori, se il Papa non fosse riconosciuto con ciò un vero Sovrano da tutti i Governi, in quali stridenti contraddizioni si troverebbero costoro? […] Il diritto attivo e passivo della legazione è diritto proprio della sovranità temporale”[1].

Nei tanti incarichi amministrativi, che Pio X ricoprì quando era ancora il giovane Mons. Giuseppe Sarto, egli dovette adoperare gli strumenti dello ius Ecclesiae. Eletto papa, ritenne strategico lavorare sulla promulgazione di un codice di diritto canonico, al fine di dare autorevolezza e comprensibilità alle riforme da lui intraprese, altresì rispondendo adeguatamente alle sfide della politica della sua epoca. Pio X morì prima della chiusura dei lavori per il codice, che quindi furono conclusi dal suo successore, Giacomo della Chiesa, che assunse il nome di Benedetto XV. Della Chiesa era un fine giurista, specializzato nel diritto pubblico, ed una delle persone più adatte per completare la riforma codiciale. Egli finalmente promulgò il Codex iuris canonici il 27 maggio 1917. Con questo testo si condussero in un unico luogo tutte e sole le leggi che reggono la Chiesa.

Nel 1959, Giovanni XXIII annunciò l’aggiornamento del codice[2], conclusosi con l’emanazione del Codex iuris canonici del 1983, attualmente vigente[3].


Note

  1. [1] N. Patrizi, La dotazione imprescrittibile e la legge delle guarentigie, Roma 1905, p. 7. Fu lo stesso Pio X ad incaricar Monsignor Nazareno Patrizi di scrivere tale monografia. Cf. D. Bracale, Mons. Nazareno Patrizi. Da Bellegra alla Corte Pontificia, Roma 2020, pp. 39-47.
  2. [2] Cf. Allocuzione del Santo Padre Giovanni XXIII con la quale annuncia il Sinodo Romano, il Concilio Ecumenico e l’aggiornamento del Codice di Diritto Canonico (25 gennaio 1959), in “Acta Apostolicae Sedis” 51 (1959), pp. 65-69.
  3. [3] Per ulteriore bibliografia, cf. C. Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Il Mulino, Lavis 2017; M. Letterio (ed.), Benedetto XV. Profeta di pace in un mondo in crisi, Minerva Edizioni, Argelato 2008; C. Siccardi, San Pio X. Vita del Papa che ha ordinato e riformato la Chiesa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2014.

Tag

TEMPLUM DOMINI

Leggi la nostra rivista telematica
Templum Domini

CANALE WHATSAPP

Iscriviti al nostro canale Whatsapp
per contenuti esclusivi

LEGGI ANCHE ...

Proprio con tre titoli i fedeli iniziano la loro prece alla Beata Vergine Maria. Queste tre invocazioni compongono il primo
Con il termine epiclesi ci si riferisce a una preghiera particolare di impetrazione. Anticamente, nella classicità, la parola stava a

TEMPLUM DOMINI

Leggi la nostra rivista telematica
Templum Domini

CANALE WHATSAPP

Iscriviti al nostro canale Whatsapp per contenuti esclusivi

error: Questo contenuto è protetto!