Vivere la tradizione liturgica non significa che siamo morti,
ma che i morti sono vivi (secondo la bella definizione di Chesteron):
non solo Pio V e Gregorio Magno,
ma anzitutto Colui nel quale abbiamo riposto la nostra fede
e che celebriamo nella Messa: Gesù Cristo Signore.
INTRODUZIONE GENERALE
Quando, il 16 luglio 2021, uscì l’aborrito motu proprio Traditionis Custodes, pensammo a questa frase di Orazio: est modus in rebus (Satire I 1 106). Basta. C’è un limite nelle cose. Già da tempo conosciamo lo scarso interesse (chiaro eufemismo) del Romano Pontefice per la Messa in rito antico. Potremmo in generale parlare di scarso interesse per la liturgia in generale, dal momento che non risulta che l’abito corale e la dalmatica pontificale siano riservati al Vetus Ordo, eppure il papa non ne ha mai fatto uso. Per favore, non si tiri fuori l’argomentazione che il papa è sovrano assoluto e quindi può fare quello che vuole; “il potere conferito da Cristo a Pietro e ai suoi successori è, in senso assoluto, un mandato per servire” (Benedetto XVI, Omelia del 7 maggio 2005)
Per anni, però, si è andati avanti con questa logica non di accettazione ma di tolleranza del rito antico. Tolleranza, poiché, anche ammettendo la validità giuridica del Summorum Pontificum di Benedetto XVI (difatti non c’è bisogno di concedere qualcosa che già appartiene alla Chiesa), si viveva in un regime di continua restrizione. Quante volte a chi chiedeva una Messa in rito antico è stato detto “Sì, è vero, le norme lo concedono ma non è opportuno” oppure che tale rito “non fa parte dello stile celebrativo della parrocchia” (?). Ora, a partire dalla scorsa estate, e ancor più dai tragicomici responsa ad dubia di dicembre, appare evidente un cambio di rotta. Coloro che tentarono, con un colpo al cerchio ed uno alla botte, di mettere una pezza (non di Lundini, quindi assai poco divertente e utile) alla situazione decretata dalle decisioni di Francesco sono stati clamorosamente delusi: l’obiettivo è eliminare questi gruppi, rinchiuderli in riserve indiane e aspettare il loro dissolvimento per motivi anagrafici o la loro “conversione” a quella che sarebbe l’unica forma della lex credendi (TC 1), secondo un principio uniformatore e centralista che neppure Pio IX avrebbe concepito.
Una delle ferite aperte nel cuore di tanti pastori contrari al rito antico è proprio la questione numerica: negli anni ’70 Papa Paolo VI pensava che la questione si fosse risolta nel giro di pochi anni, con un ristretto gruppo di anziani nostalgici che, prima o poi, sarebbe scomparso per forza. Invece è accaduto qualcosa: oggi, nel 2022, la Messa tradizionale è ancora viva, celebrata da sacerdoti ordinati col rito nuovo, partecipata da giovani nati e cresciuti col rito nuovo ma folgorati da un incontro col Mistero.
Come sezione liturgica di Ecclesia Dei ci siamo occupati tante volte del rito antico: eppure siamo nati tutti dopo la riforma liturgica, non siamo malinconici contemplatori di un bel passato perduto. Siamo giovani del 2022, che hanno capito una cosa che a Roma non è chiara: la Tradizione è viva. Pensavano di chiudere un museo, non hanno capito che non si può arrestare il corso di un fiume impetuoso; anzi, cercando di porre degli argini il corso d’acqua aumenta la sua agitazione.
Vivere la tradizione liturgica non significa che siamo morti, ma che i morti sono vivi (secondo la bella definizione di Chesteron): non solo Pio V e Gregorio Magno, ma anzitutto Colui nel quale abbiamo riposto la nostra fede e che celebriamo nella Messa: Gesù Cristo Signore.
Abbiamo pensato di raccogliere alcuni pensieri, che verranno inviati alle autorità competenti. Tante cose non sono state capite, perché assurde: il divieto di utilizzare il Rituale ed il Pontificale, di costituire nuovi gruppi, di non poter celebrare in chiese parrocchiali; la follia pura. Siamo stanchi di farci derubare. Est modus in rebus.
Alex Vescino
Edoardo Consonni
Luca Farina
Matteo De Marco
Martina Manuli
Samuele Oreste
Romeo Menchise
Massimiliano Pizzorulli
Luca De Zordo
Valerio Duilio Carruezzo
UNA PROIBIZIONE ASSURDA
“Solo alle parrocchie personali canonicamente erette che, secondo quanto disposto dal Motu Proprio Traditionis Custodes, celebrano con il Missale Romanum del 1962, il Vescovo diocesano è autorizzato a concedere la licenza il solo Rituale Romanum […] e non il Pontificale Romanum”
È abbastanza complicato riuscire a comprendere il senso che ha questa disposizione contenuta nel Traditionis Custodes: i fedeli che celebrano secondo il Rito Antico devono chiedere l’autorizzazione per poter celebrare i sacramenti sempre secondo il Rito che essi seguono e che non si limita alla sola celebrazione della Messa. La vita del cristiano è composta non solo dalla partecipazione alla Santa Messa, ma anche dai sacramenti che sono “segni e mezzi secondo i quali la fede viene espressa e rafforzata” (can.840 CDC) e quindi per quale motivo, dopo aver già ricevuto l’autorizzazione per la celebrazione della Santa Messa, bisognerebbe chiederne un’altra per l’utilizzo del Rituale?
Se volessimo essere pignoli, dovremmo sottolineare che all’interno dell’Ordo Missæ del Missale Romanum del 1962 è prevista la sola comunione del sacerdote celebrante e non quella dei ministri, di eventuali chierici ecc. La distribuzione della comunione per i fedeli è contenuta all’interno del Rituale Romanum.
Faccio l’esempio del Matrimonio: se una coppia, che vive la sua fede seguendo i Riti tradizionali, decide di sposarsi, ma, per una qualche ragione delle più bizzarre, la parrocchia non ha ottenuto ancora l’autorizzazione per utilizzare il Rituale Romanum, la coppia che cosa dovrebbe fare?
E così ci rendiamo conto che, a causa di un Motu Proprio poco chiaro e con disposizioni abbastanza assurde, si va a creare non solo un sentimento di rabbia, ma anche di disagio sia dei fedeli quanto dei sacerdoti e dei ministri che non sanno come muoversi perché altrimenti corrono anche il rischio di qualche richiamo dai fiocchi paonazzi (oggi ormai caduti in disuso).
Per quanto riguarda il Pontificale, nonostante possa sembrare un disagio minore visto che non capita tutti i giorni di avere il Vescovo in parrocchia, dobbiamo far presente che il Pontificale è, alla fine, il rituale proprio del Vescovo perché contiene quei riti e quei sacramenti che lui solo può celebrare e amministrare. Anche qui, poi, abbiamo un bellissimo esempio del disagio che si viene a creare: le ordinazioni.
Sebbene, a quanto pare, almeno per ora così sembra, il Motu Proprio non vada a toccare gli Istituti di vita consacrata che sono quelli che maggiormente ordinano sacerdoti secondo il Rito Antico, come la mettiamo con chi deve presiedere questi riti, cioè vescovi e cardinali, che molto probabilmente non appartengono a nessuno di questi Istituti che regolarmente celebrano con il Vetus Ordo?
Purtroppo a queste cose non hanno saputo rispondere o non ci hanno provato nemmeno. Ma avere risposte, anche abbastanza superficiali, dal Vaticano non è di certo una cosa confortante anche perché non è il Rito che unisce i cristiani, non è la differenza dell’utilizzo del latino o dell’italiano che determina il crearsi di divisioni interne.
Ma questo è tutto un altro discorso.
UNITÀ O SEPARAZIONE?
Nella nota di spiegazione del Muto Proprio Traditionis Custodes di Papa Francesco si legge riguardo la formazione di gruppi legati alla celebrazione in Vetus Ordo: “Purtroppo l’intento pastorale dei miei Predecessori, i quali avevano inteso ‘fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell’unità, sia reso possibile di restare in quest’unità o di ritrovarla nuovamente’, è stato spesso gravemente disatteso. Una possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con magnanimità ancora maggiore da Benedetto XVI al fine di ricomporre l’unità del corpo ecclesiale nel rispetto delle varie sensibilità liturgiche è stata usata per aumentare le distanze, indurire le differenze, costruire contrapposizioni che feriscono la Chiesa e ne frenano il cammino, esponendola al rischio di divisioni”.
Secondo queste parole dunque il Pontefice dichiara come i “gruppi superstiti” legati alla celebrazione in rito antico siano frutto di divisione nei confronti dell’Unità della Chiesa. Per questo motivo il Santo Padre ha vietato le creazioni di nuovi gruppi classificati come “tradizionalisti divisore”, la creazione di parrocchie personali eccetera; solo il vescovo diocesano potrà, secondo le nuove indicazioni, concedere la facoltà di celebrare in VO possibilmente in chiese non parrocchiali.
DIVERTISSEMENT CANONISTICO DI OBIEZIONE
CONTRA RESPONSA AD DUBIA
su alcuni deliri successivi alla lettera apostolica
in forma di “motu proprio” TRADITIONIS CUSTODES
del vigente Vescovo di Roma
Al quesito proposto:
Laddove un sacerdote desiderasse oggi celebrare liberamente la messa secondo la forma tridentina, si troverebbe sostanzialmente impedito dalle vigenti disposizioni?
Si risponde: Negativo
Nota esplicativa.
L’utilizzo del Messale Romano tridentino è stato approvato nel 1570 con la bolla pontificia “Quo Primum Tempore” di Sua Santità papa San Pio V. In tale disposizione legislativa è previsto l’indulto perpetuo per tutti i sacerdoti nel poter utilizzare tale forma rituale senza rischio di errore o invalidità dei sacramenti. In particolare, la formula di indulto è designata come segue: Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l’Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura.
Al fine di enfatizzare il carattere temporalmente perpetuo della concessione a prescindere da eventuali successive abrogazioni, il documento si esprime ulteriormente con maggior vigore come segue: Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno perseverare nel loro vigore.
Al quesito proposto:
L’attuale motu proprio “Traditionis Custodes” tuttavia abrogherebbe le precedenti bolle stando al suo art. 8, pertanto anche le concessioni di Papa San Pio V annesse al Messale Romano.
Si risponde: Negativo
Nota esplicativa.
Il motu proprio Traditionis Custodes è un atto del magistero ordinario dell’attuale Vescovo di Roma promulgato ex abrupto rispetto alla Tradizione millenaria di Santa Romana Chiesa. Tale episodicità, discostandosi dalla Tradizione, si discosta altresì dall’infallibilità papale di cui godono gli atti di Magistero ordinario nella loro continuità temporale omogenea, ripetuta e coerente condotta da una sequela di romani pontefici nel tempo (cfr. Canone 750 del Codice di Diritto Canonico; Compendio 185 del Catechismo della Chiesa Cattolica). In tale documento si sancisce che solamente “i libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II in conformità al Concilio Vaticano II sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano”. Siccome la liturgia è elemento costitutivo della Tradizione (cfr. Costituzione Dei Verbum, Concilio Vaticano II) e della sua annessa e conseguente per natura lex orandi, e poiché Traditionis Custodes impedisce anche l’amministrazione di qualsiasi sacramento secondo il rituale antico, ad eccezione dell’Eucaristia, l’affermazione di Traditionis Custodes contraddice non solo il Concilio Vaticano II, bensì anche evidenzia un significativo discostamento dall’infallibilità papale di magistero ordinario annessa alla Tradizione inerente alla precedente forma di amministrazione dei sacramenti. Ciò in quanto la dottrina proposta circa l’unicità della lex orandi postconciliare non è conforme alla dottrina infallibile del magistero ordinario precedentemente manifestato dalla Chiesa universale nelle persone dei suoi romani pontefici. Discostandosi dunque dagli atti di magistero ordinario impliciti, ripetuti nei secoli (e di conseguenza infallibili) da parte dei pontefici di Santa Romana Chiesa in merito ai sacramenti, tale regola non può e non deve essere applicata.
Inoltre, Traditionis Custodes, evidenzia in sé medesimo un ulteriore vizio inerente all’unica espressione di lex orandi: se l’attuale forma fosse l’unica espressione effettiva, la precedente sarebbe viziata alla radice, con la conseguente nullità di qualsiasi atto compiuto, e non avrebbe senso regolarla o disciplinarla con un motu proprio. La Chiesa di Roma non può disciplinare forme di lex orandi se esse non sono per essa espressioni uniche del Rito Romano, poiché non riconoscendole sarebbe come se non esistessero.
Con riferimento specifico poi all’art. 8, esso si pone in contrasto con le conclusioni di Quo Primum Tempore sancenti: Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l’audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo. e con le susseguenti conferme dei successivi santi padri che hanno confermato il Messale Romano annesso sia implicitamente con il suo regolare uso, sia nelle modifiche ovvero addenda in esso poste, in particolare Clemente VIII (1604); Urbano VIII (1634); Leone XIII (1884); Benedetto XV (1920), Pio XII (1955) e Giovanni XXIII (1962). Pertanto, anche in merito a questo specifico articolo, cosi come per l’art. 5 di richiesta di licenza da parte dei presbiteri (ma non dei vescovi) per celebrare la liturgia tridentina, il motu proprio non è applicabile in quanto discostato dal magistero ordinario e della Tradizione che lo ha ispirato nei secoli.
Al quesito proposto:
Qualora si proponesse alle vigenti autorità competenti in materia di utilizzare per la liturgia tridentina la lingua vernacolare anziché il latino, si potrebbero ottenere maggiori concessioni?
Si risponde: Negativo
Nota esplicativa
Benché le autorità romane attuali provino una rovinosa avversione nei riguardi della lingua latina e tentino di sopprimerla quanto più possibile, il problema annesso alla liturgia tridentina sta nella differenza sostanziale del suo rito in quanto tale, non nella lingua con cui esso è condotto. Inoltre, il Concilio Vaticano II, nella sua costituzione “Sacrosanctum Concilium” insiste circa la conservazione del latino nei riti latini, a prescindere dall’eterogeneità delle liturgie ad essi annesse, riaffermando implicitamente il valore universale di tale lingua
e la sua fons autentica a cui tutte le lingue vernacolari devono ricapitolarsi per le traduzioni dei rispettivi messali.
Al quesito proposto:
I vescovi, laddove riconoscessero le assurdità giuridiche, storiche e sacramentali proposte da Traditionis Custodes, nonché le sue persecuzioni nei riguardi dei fedeli del rito tridentino hanno qualche strumento giuridico per disattendere all’applicazione di tali regole?
Si risponde: Affermativamente.
Nota esplicativa.
Il Canone 87 del Codice di Diritto Canonico vigente prevede al comma 1 quanto segue: Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle
la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un’altra autorità.
Il Canone 90 prevede inoltre che: Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle
circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e lecitamente. Risulta evidente come la legge dalla quale si dispensa l’applicazione sia grave in termini di portata ed importanza, recando gravissimo danno ai fedeli cristiani con la sospensione della somministrazione dei sacramenti secondo il rito tridentino. Il secondo comma evidenzia inoltre come laddove un vescovo fosse anche solo in dubbio circa i vizi di Traditionis Custodes può concedere validamente e in piena liceità la dispensa dalla sua applicazione, fermi restando i presupposti di cui al canone 87 di danno alla sua comunità di fedeli nella sua integrità, senza distinzioni fra coloro che si accostano alla liturgia novus ordo e coloro che si accostano
alla liturgia tridentina.
Al quesito proposto:
Traditionis Custodes, con i suoi annessi Responsa ad dubia, vieta l’uso del rituale romanum in tutti i casi di celebrazioni estranee ad una parrocchia personale, tuttavia l’amministrazione della Comunione è inserita non nel Messale, bensì nel summenzionato rituale romanum. È da intendersi che non sia possibile amministrare l’Eucaristia a tutti i fedeli che non si accostano alla liturgia tridentina in una parrocchia personale?
Si risponde: Negativamente
Nota esplicativa.
Tale precisazione è l’evidenza lapalissiana sia dell’assoluta inettitudine del vigente legislatore in tema di liturgia tridentina, sia dell’impossibilità di applicare il motu proprio con serietà in quanto la sua rigida applicazione discosterebbe dall’Eucaristia intere comunità cattoliche, elemento gravemente inaccettabile per la missione di Cristo assegnata alla Chiesa universale (Cor, 11 26-28).
Al quesito proposto:
Traditionis Custodes non fa menzione alcuna dell’utilizzo delle forme precedenti del breviarium romanum, esso può continuare ad essere utilizzato correttamente dai sacerdoti e dai fedeli?
Si risponde: Affermativamente
Nota esplicativa.
Vale il principio di legge secondo cui è permesso tutto ciò che non è vietato, ancor più se il riferimento è ad una legge lacunosa, nocente alle comunità cattoliche dei fedeli di Rito Romano, discostata dalla Tradizione della Chiesa e dal magistero ordinario dei pontefici.
Firma anche tu!
Firma anche tu la petizione che faremo pervenire alla
Congrazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Le firme raccolte, verranno aggiunte in calce al documento
che sarà inviato alla Congregazione.