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Assoluzioni Collettive?

Questo articolo sente il dovere di approfondire la pratica sbagliata, ormai largamente diffusa, delle assoluzioni collettive o generali che, sebbene previste dal Rituale Romano, non possono avvenire se non si verifichino le condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico. Qualsiasi celebrazione di questo tipo, svoltasi senza una reale motivazione, è da considerarsi assolutamente invalida.

Spesso, oggi, ci capita di trovarci di fronte a tante bizzarrie che, dal punto di vista liturgico e non solo, divampano nelle nostre chiese.

In molti casi queste sono dovute alle mancanze di tanti sacerdoti che, probabilmente senza rendersene conto, sminuiscono il valore e il significato delle celebrazioni liturgiche, dei sacramenti e dei sacramentali.

L’esempio più vicino a noi (anche se spero possa essere il più lontano possibile da chi sta leggendo questo articolo) è quello della pratica delle assoluzioni collettive.

Partirei prima, però, dal significato che il sacramento della Penitenza riveste nella vita del cristiano.

“Il fine e l’effetto di questo sacramento sono dunque la riconciliazione con Dio. Coloro che ricevono il sacramento della Penitenza con cuore contrito e in una disposizione religiosa conseguono «la pace e la serenità della coscienza insieme a una vivissima consolazione dello spirito». Infatti, il sacramento della Riconciliazione con Dio opera una autentica «risurrezione spirituale», restituisce la dignità e i beni della vita dei figli di Dio, di cui il più prezioso è l’amicizia di Dio.”

Catechismo della Chiesa Cattolica, n.1468

Il Sacramento della Riconciliazione è il momento in cui il cristiano, addolorato e pentito delle sue colpe, riconosce la propria fragilità e si abbandona completamente alla misericordia di Dio riconoscendo dinanzi a Lui tutti i propri peccati e invocandone il perdono.

La Chiesa, pertanto, riconosce in questo sacramento l’unico modo per il peccatore di tornare in uno stato di grazia, perdonato di tutti i peccati e riconciliato con la Chiesa.

Tale sacramento è, dunque, per il cristiano uno dei momenti fondamentali della propria vita di fede poiché è lì che ci si deve spogliare realmente di tutte le maschere che indossiamo per piacere al mondo, presentando a Dio unicamente noi stessi, nel bene e nel male.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ribadisce, inoltre, che affinché questo sacramento sia valido, esso deve avvenire unicamente tra il sacerdote e il fedele e che, tranne in alcuni casi eccezionali, si possa ricorrere all’utilizzo della formula di assoluzione generale.

L’assoluzione collettiva o generale non è, quindi, vietata dalla Chiesa Cattolica, ma è una soluzione estrema che va adoperata in caso di assoluta necessità.

Tutto ciò è stabilito ai cann. 961-963 del Codice di Diritto Canonico:

“L’assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

  1. vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;
  2. vi sia grave necessità, ossia quando, tenuto conto del numero dei penitenti, non si hanno a confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grave affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.”
Codice di Diritto Canonico, Can.961-§1

Pertanto, la possibilità di un’assoluzione generale può essere presa in considerazione in terra di missione, in quei posti in cui si ha la presenza di un sacerdote una volta al mese o in caso di guerra, cioè in pericolo di morte, nel momento in cui non si abbia a disposizione tempo sufficiente per poter ascoltare tutte le confessioni e ci si trovi dinnanzi ad un imminente pericolo, con la condizione che il sacramento individuale avvenga quanto prima.

Ciò avvenne sia nel 1915, con una declaratio della Sacra Penitenzieria Apostolica, sia nel 1939 tramite la Sacra Congregazione Concistoriale.

Più di recente ricordiamo il decreto della Penitenzieria Apostolica che il 19 marzo 2020 concedeva di assolvere con la formula generale tutti coloro affetti da Covid-19 che non avevano la possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza e a quello dell’Unzione degli Infermi.

Quando, quindi, ci troviamo dinanzi a celebrazioni penitenziali caratterizzate da confessioni e assoluzioni generali, ci troviamo dinanzi ad un abuso di quanto effettivamente previsto dal Rituale Romano.

L’assoluzione collettiva impartita da un sacerdote senza che vi siano le condizioni di cui prima, non è assolutamente valida e il sacramento deve essere ripetuto in maniera individuale per poter ricevere l’assoluzione sacramentale.


Fonti

  • CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito della Penitenza, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1974;
  • GIOVANNI PAOLO II, Codex Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983;
  • GIOVANNI PAOLO II, Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997.

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